FAQ
Frequently Asked Questions
Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?
Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l’accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.
Quali sono le “tipologie di impianto” da sottoporre ad accertamento?
Tutte le tipologie di impianto che sono allacciate alla rete di distribuzione del gas rientrano nell’ambito di applicazione della Delibera 40/04 e sono quindi da sottoporre ad accertamento.
Restano esclusi i soli impianti destinati ad alimentare CICLI PRODUTTIVI INDUSTRIALI o ARTIGIANALI per i quali non si deve procedere ad accertamento, salvo che l’utilizzo non risulti
promiscuo: cioè in parte il gas sia utilizzato per scopi tradizionali (riscaldamento, ecc.)
Quali sono i costi a carico del cliente relativi agli accertamenti documentali sulla sicurezza degli impianti ai sensi della delibera 40/04 ?
Costi per il cliente:
Delibera AEEG 40/04 – Articolo 8
Importi, al netto delle imposte, per ogni accertamento documentale:
- Euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- Euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- Euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;
- Euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione della Delibera 40/04 e.s.m.i.