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FAQ

Frequently Asked Questions

Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?

Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l’accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.

Quali sono le “tipologie di impianto” da sottoporre ad accertamento?

Tutte le tipologie di impianto che sono allacciate alla rete di distribuzione del gas rientrano nell’ambito di applicazione della Delibera 40/04 e sono quindi da sottoporre ad accertamento.

Restano esclusi i soli impianti destinati ad alimentare CICLI PRODUTTIVI INDUSTRIALI o ARTIGIANALI per i quali non si deve procedere ad accertamento, salvo che l’utilizzo non risulti
promiscuo: cioè in parte il gas sia utilizzato per scopi tradizionali (riscaldamento, ecc.)

Quali sono i costi a carico del cliente relativi agli accertamenti documentali sulla sicurezza degli impianti ai sensi della delibera 40/04 ?

Costi per il cliente:

Delibera AEEG 40/04 – Articolo 8
Importi, al netto delle imposte, per ogni accertamento documentale:

  • Euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
  • Euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
  • Euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;
  • Euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione della Delibera 40/04 e.s.m.i.
Piano mensile degli interventi con sospensione del servizio

In conformità all’ art. 6, comma 6.1, lettera c), della deliberazione 138/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di seguito sono riportate informazioni sul piano mensile degli interventi che comportano la sospensione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con l’identificazione della tipologia di: intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati.

Il piano si riferisce solamente agli interventi programmabili in modo autonomo dall’impresa di distribuzione. Le sospensioni del servizio, su uno o più punti di riconsegna derivanti da richieste di Clienti Finali, sono gestite secondo le disposizioni di cui alla deliberazione 574/2013/R/GAS “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” e non sono pertanto riportate nel piano mensile.

L’Utente del servizio di distribuzione può inoltrare, ai sensi e nei termini dell’art. 17, comma 17.3, della deliberazione 138/04 eventuali richieste di riprogrammazione ai riferimenti telefonici indicati nella tabella relativa al “Piano mensile degli interventi con sospensione del servizio”.

Piano annuale delle manutenzioni che comportano la sospensione del servizio

In conformità all’ art. 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione 138/04 dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, di seguito è riportato il piano annuale delle manutenzioni, con evidenza dei soli interventi previsti che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio.

Piano annuale di sviluppo degli impianti di distribuzione

In conformità all’art. 6, comma 6.1, lettera a), della deliberazione 138/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di seguito è riportato il piano annuale degli interventi previsti di sviluppo degli impianti di distribuzione gestiti dalle società di distribuzione S.I.DI.GAS spa, con evidenza dei Comuni e delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e potenziamento.